LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII -
Dei delitti contro il patrimonio
Capo I -
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 2.065 (quattro milioni). (1)
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 3.098 (lire sei milioni) (2):
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis. (3) (4)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Importo elevato dall'art. 8, DL 31/12/1991 n. 419 convertito con modificazioni dalla L 18/2/1992 n. 172.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, L 14/10/1974 n. 497.
(4) Numero aggiunto dall'art. 9, L 13/9/1982 n. 646.