LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Sottrazione di cose comuni

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 (lire quarantamila) a euro 206 (quattrocentomila). (1)
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

-----
(1) Comma sostituito dall'art. 93, L 24/11/1981 n. 689.


Indietro

Stampa questa pagina