LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Furti punibili a querela dell'offeso

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206 (lire quattrocentomila) (1) , e il delitto è punibile a querela della persona offesa :
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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