LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Circostanze aggravanti

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni) (1) : (2)
1) (3)
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza; (4)
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si sommistrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 (lire quattrocentomila) a euro 1.549 (tre milioni) (1).

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Alinea modificato dall'art. 2, L 26/3/2001 n. 128.
(3) Numero soppresso dall'art. 2, L 26/3/2001 n. 128.
(4) Numero modificato dall'art. 2, L 26/32001 n. 128.


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