LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 (lire trecentomila) a euro 516 (un milione). (1)
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625. (2)

------
(1) Comma modificato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689 e successivamente dall'art. 2, L 26/3/2001 n. 128.
(2) Comma aggiunto dall'art. 12, L 25/6/1999 n. 205.


Indietro

Stampa questa pagina