LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione V - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni). (1)
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. (2)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma inserito dall'art. 7, L 23/12/1193 n. 547.


Indietro

Stampa questa pagina