LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione V -
Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione). (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.