LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (1)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 (lire venti milioni).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L 23/12/1993 n. 547.


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