LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione IV - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (1)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164 (lire dieci milioni).
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 10.329 (venti milioni) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617quater.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L 23/12/1993 n. 547.


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