LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II -
Dei delitti contro la libertà personale
Comunicazione al tribunale per i minorenni (1)
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. (2)
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne é assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, L 15/2/1996 n. 66.
(2) Comma modificato dall'art. 13, L 3/8/1998 n. 269 e successivamente dall'art. 15, L 11/8/2003 n. 228.