LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II -
Dei delitti contro la libertà personale
Pene accessorie ed altri effetti penali (1)
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. (2)
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (3)
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, L 15/2/1996 n. 66.
(2) Comma modificato dall'art. 8, L 6/2/2006 n. 38.
(3) Comma aggiunto dall'art. 8, L 6/2/2006 n. 38.