LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II -
Dei delitti contro la libertà personale
Violenza sessuale di gruppo (1)
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L 15/2/1996 n. 66.