LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

Querela di parte (1)

I delitti previsti dagli articoli 609bis, 609ter e 609quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela é di sei mesi.
La querela proposta é irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; (2)
2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; (3)
3) se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609quater, ultimo comma.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, L 15/2/1996 n. 66.
(2) Numero modificato dall'art. 7, L 6/2/2006 n. 38.
(3) Numero sostituito dall'art. 7, L 6/2/2006 n. 38.


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