LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II - Dei delitti contro la libertà personale

Ignoranza dell'età della persona offesa (1)

Quando i delitti previsti negli articoli 609bis, 609ter, 609quater e 609octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L 15/2/1996 n. 66.


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