LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione II -
Dei delitti contro la libertà personale
Circostanze aggravanti (1)
La pena é della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L 15/2/1996 n. 66.