LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale
Confisca e pene accessorie (1)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio di istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. (2)
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L 3/8/1998 n. 269 e successivamente sostituito dall'art. 15, L 11/8/2003 n. 228.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, L 6/2/2006 n. 38.