LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (1)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 (lire trenta milioni) a euro 154.937 (lire trecento milioni).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L 3/8/1998 n. 269.


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