LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo III -
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale
Detenzione di materiale pornografico (1)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L 3/8/1998 n. 269 e successivamente sostituito dall'art. 3, L 6/2/2006 n. 38.