LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo II -
Dei delitti contro l'onore
Ingiuria
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (lire un milione). (1)
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (lire due milioni) (2) , se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
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(1) Importo elevato dal'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 200.000.
(2) Importo elevato dal'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 400.000.