LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo I -
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediatamente avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. (1)
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
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(1) Comma modificato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689 e successivamente dall'art. 1, L 9/4/2003 n. 72.