LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Lesioni personali colpose (1)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). (2)
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 (lire duecentoquarantamila) a euro 619 (un milione e duecentomila) (2) ; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.239 (due milioni e quattrocentomila). (2)
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (4)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. (3)

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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 11/5/1966 n. 296.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(3) Comma sostituito dall'art. 92, L 24/11/1981 n. 689.
(4) Comma sostituito dall'art. 2, L 21/2/2006 n. 102.


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