LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo I -
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Rissa
Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). (1)
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.