LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Lesione personale (1)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. (2)

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(1) Articolo modificato dall'art. unico, L 26/1/1963 n. 24.
(2) Comma sostituito dall'art. 91, L 24/11/1981 n. 689.


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