LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII -
Dei delitti contro la persona
Capo I -
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila). (1)
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.