LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521.
È latitante, agli effetti della legge penale chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.


Indietro

Stampa questa pagina