LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI - Dei delitti contro la famiglia
Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare

Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.


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