LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI -
Dei delitti contro la famiglia
Capo IV -
Dei delitti contro l'assistenza familiare
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori [, alla tutela legale] (1) o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni) (2).
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (3).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
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(1) L'istituto della "tutela legale" è stato sppresso con l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 348 c.c. ad opera dell'art. 1, R.D.L. 20/1/1944 n. 25.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(3) Comma inserito dall'art. 90, L 24/11/1981 n. 689.