LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI -
Dei delitti contro la famiglia
Capo III -
Dei delitti contro lo stato di famiglia
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.