LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI - Dei delitti contro la famiglia
Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia

Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


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