LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI - Dei delitti contro la famiglia
Capo I - Dei delitti contro il matrimonio

Estinzione del reato

Nei casi preveduti dagli artt. 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.


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