LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI -
Dei delitti contro la famiglia
Capo I -
Dei delitti contro il matrimonio
Pena accessoria e sanzione civile
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di avere effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.