LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO XI -
Dei delitti contro la famiglia
Capo I -
Dei delitti contro il matrimonio
Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 (lire quattrocentomila) a euro 1.032 (due milioni). (1)
------
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.