LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)

Circostanza aggravante e pena accessoria (2)

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'articolo 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata.
Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua.

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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.


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