LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X -
Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)
Incitamento a pratiche contro la procreazione (2)
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.