LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X -
Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)
Procurata impotenza alla procreazione (2)
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.