LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)

Causa di onore (2)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.

-----
(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.


Indietro

Stampa questa pagina