LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)

Atti abortivi su donna ritenuta incinta (2)

Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.

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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.


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