LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)

Morte o lesione della donna (2)

Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.

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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.


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