LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)

Istigazione all'aborto (2)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dalla L 22/5/1978 n. 194.


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