LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO X -
Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe (1)
Aborto di donna consenziente (2)
Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto.
Si applica la disposizione dell'articolo precedente:
1) se la donna è minore degli anni quattordici o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere;
2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.
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(1) Titolo abrogato dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.
(2) Testo precedente le modifiche apportate dall'art. 22, L 22/5/1978 n. 194.