LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX bis -
Dei delitti contro il sentimento per gli animali
Confisca e pene accessorie (1)
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".
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(1) Articolo inserito dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189 che inserirsce inoltre il l'intero Titolo IX-bis.