LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Spettacoli o manifestazioni vietati (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189 che inserirsce inoltre il l'intero Titolo IX-bis.


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