LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Maltrattamento di animali (1)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

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(1) Articolo inserito dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189 che inserirsce inoltre il l'intero Titolo IX-bis.


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