LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX bis -
Dei delitti contro il sentimento per gli animali
(1)
Uccisione di animali (2)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
-----
(1) Titolo inserito dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189.
(2) Articolo inserito dall'art. 1, L 20/7/2004 n. 189.