LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Rapporto di parentela

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima (1) è equiparata alla filiazione legittima.
Il rapporto di filiazione illegittima (1) è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

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(1) Gli artt. 100 e 101, L 19/5/1975 n. 151 hanno sostituito nel codice civile l'espressione "filiazione illegittima" con "filiazione naturale".


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