LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
Capo II - Delle offese al pudore o all'onore sessuale

Atti e oggetti osceni: nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.


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