LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IX -
Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
Capo II -
Delle offese al pudore o all'onore sessuale
Atti osceni
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 (lire centomila) a euro 309 (seicentomila). (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 44, DLGS 30/12/1999 n. 507.