LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

Circostanza aggravante (1)

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

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(1) Articolo inserito dall'art. 5, DLGS 30/12/1999 n. 507.


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