LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689 e successivamente dall'art. 1, DL 14/10/2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla L 14/5/2005 n. 80.


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