LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 (lire quattro milioni). (1)
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 (lire duecentomila). (2)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 800.000.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 40.000.


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