LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO VIII -
Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio
Capo II -
Dei delitti contro l'industria e il commercio
Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). (1)
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 200.000.